Nuove norme UE su imballaggi ed etichettatura ambientale (2026)
Imballaggi ed etichettatura ambientale: le nuove regole UE 2026
- Regolamento imballaggi (PPWR, Reg. UE 2025/40): si applica direttamente dal 12 agosto 2026, senza periodo di grazia.
- Etichetta ambientale UE: non prima del 12 agosto 2028. Fino ad allora resta obbligatoria l'etichettatura ambientale italiana (D.Lgs. 116/2020).
- Green claims (D.Lgs. 30/2026): dal 27 settembre 2026 sono vietati i claim generici e i loghi ambientali non certificati.
Green claims: cosa è vietato
- Diciture generiche ("green", "eco", "sostenibile") senza un'eccellenza ambientale riconosciuta e dimostrabile.
- Loghi o bollini ambientali non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da un'autorità pubblica.
- Claim riferiti all'intero prodotto quando riguardano solo una parte, ad esempio solo l'imballaggio.
- "Carbon neutral" o "a impatto zero" basati solo su crediti di compensazione.
Anche foglie, gocce e simboli verdi possono valere come claim. Le sanzioni AGCM vanno da 5.000 euro a 10 milioni di euro.
Una certificazione non rende automaticamente lecito un logo o un claim.
E' bene tener presente i seguenti punti:
- Lo schema deve essere di parte terza indipendente, aperto a tutti, con requisiti pubblici e procedure di sospensione o ritiro.
- Il claim deve riguardare solo ciò che è certificato: un FSC o PEFC sulla carta non rende "sostenibile" il prodotto.
- ISO 14001 ed EMAS certificano l'organizzazione, non il prodotto. Un'autodichiarazione ISO 14021 non si può trasformare in un bollino.
- Bisogna verificare validità, scadenza, perimetro e licenza d'uso di ogni marchio, e che il certificatore sia accreditato.
Avvertenza sulle certificazioni
Certificazioni di carte e colle. Le certificazioni relative alle carte e alle colle impiegate sono a carico dei produttori (i nostri fornitori), che ne garantiscono validità e aggiornamenti e forniscono la relativa documentazione. E' bene tener presente che determinate diciture richiedono un terzo ente indipendente certificatore, come da normativa europea. Si consiglia dunque di chiedere sempre, in fase di richiesta di preventivo, quale tipo di certificazione serve per il proprio prodotto.
Nota informativa a carattere generale. Riferimento: D.Lgs. 30/2026 di recepimento della Dir. (UE) 2024/825