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Etichette 2026: le nuove normative europee sono qui
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Per anni si è parlato del 2026 come dell'anno di svolta per l'etichettatura europea. Quel momento non è più un'ipotesi da calendario: è il presente. Nel giro di pochi mesi si sono sovrapposti quattro interventi normativi distinti, ognuno con una propria logica e una propria scadenza.
Il punto delicato è proprio questo: non si tratta di un'unica norma da leggere e applicare, ma di un intreccio di norme. Il materiale dell'etichetta risponde a una regola, il contenuto informativo a un'altra, le parole usate per descrivere la sostenibilità del prodotto a una terza. E sopra tutto questo cresce un livello nuovo, quello digitale, che sposta parte dell'informazione dal supporto fisico a una pagina web raggiungibile via QR code.
Facciamo ordine e chiarezza.
PPWR: dal 12/08/2026 il regolamento imballaggi è in vigore
Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR ("Packaging and Packaging Waste Regulation"), è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 ed è pienamente applicabile dal 12 agosto 2026. Ha sostituito la Direttiva 94/62/CE e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, si applica direttamente e in modo uniforme in tutti i 27 Stati membri: nessun recepimento nazionale, nessun margine interpretativo locale, nessun periodo di grazia per smaltire le scorte non conformi. Se qualcuno vi dice che avete tempo, non è così.
Il perimetro è molto più ampio di quanto molti si aspettino. Il PPWR non riguarda soltanto chi produce imballaggi: riguarda chiunque immetta sul mercato un prodotto confezionato. Produttori alimentari, cosmetici, chimici, farmaceutici, importatori, distributori, e-commerce. Se il tuo prodotto viaggia dentro una confezione, sei un destinatario della norma.
Cosa è già obbligatorio oggi
Restrizioni sulle sostanze pericolose (art. 5). Per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti sono in vigore limiti quantitativi sui PFAS: 25 ppb per singola sostanza, 250 ppb per la somma dei PFAS, 50 ppm di fluoro organico totale come soglia di screening. Per tutti gli imballaggi, senza eccezioni, resta il limite sui metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) fissato a 100 mg/kg.
Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica (Allegato VII). È l'adempimento che sta creando più affanno, perché è documentale e va predisposto prima dell'immissione sul mercato. Ogni imballaggio deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità e da un fascicolo tecnico che dimostri il rispetto dei requisiti applicabili. In caso di controllo, non poter esibire questa documentazione non è un'irregolarità formale: è il problema principale.
Attenzione a un punto spesso trascurato: l'etichetta adesiva è essa stessa imballaggio. Adesivo, liner, colle e inchiostri rientrano nella valutazione. Se il tuo fornitore di etichette non è in grado di darti schede tecniche aggiornate e attestazioni sulle sostanze, il tuo fascicolo tecnico ha un buco.
Nuove categorie. Dal 12 agosto 2026 cialde, capsule e bustine per tè e caffè rientrano nella definizione di imballaggio, con le conseguenze del caso anche sul fronte del contributo ambientale CONAI.
Cosa arriva dopo (e va progettato adesso)
Sarebbe un errore leggere agosto 2026 come un traguardo. È l'inizio di un calendario che arriva fino al 2040.
- 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successiva): scatta l'obbligo di etichettatura armonizzata sulla composizione dei materiali, basata su pittogrammi standard identici in tutta l'Unione. I sistemi nazionali attualmente in uso, fondati sulla Decisione 97/129/CE, usciranno di scena per i nuovi imballaggi immessi sul mercato. Gli atti di esecuzione della Commissione definiranno pittogrammi, struttura e contenuti definitivi;
- Febbraio 2029: gli imballaggi riutilizzabili e a rendere dovranno riportare un'etichettatura dedicata con QR code o identificatore digitale, istruzioni per il riutilizzo e indicazione dei punti di raccolta;
- 2030: obiettivi vincolanti di contenuto riciclato nella plastica, classi di riciclabilità, limite del 50% allo spazio vuoto nelle confezioni e-commerce.
La conseguenza pratica per chi progetta grafiche è immediata e molto concreta: serve spazio. Su una fustella già satura di loghi, testi obbligatori, codici a barre e diciture ambientali, i futuri pittogrammi armonizzati e l'eventuale supporto dati digitale dovranno trovare posto. Prevederlo ora, nella prossima revisione grafica, costa una frazione di quello che costerà rifare tutto tra diciotto mesi.
Va ricordato inoltre che in Italia l'etichettatura ambientale degli imballaggi è già obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 116/2020, con l'obbligo di identificare la natura del materiale e le modalità di conferimento. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per chi immette sul mercato imballaggi privi dei requisiti richiesti vanno da 5.200 a 40.000 euro. Le sanzioni specifiche legate al PPWR saranno definite a livello nazionale.
CLP rivisto: etichette pieghevoli, etichetta digitale e fornitore UE
Chi lavora con sostanze e miscele pericolose ha una seconda scadenza da gestire. Il Regolamento (UE) 2024/2865, che modifica in profondità il CLP (Reg. CE 1272/2008), applica dal 1° luglio 2026 un primo blocco di disposizioni:
- Etichetta pieghevole sempre ammessa. Fino a ieri il fold-out label era consentito solo in assenza di spazio sufficiente. Oggi diventa una scelta progettuale legittima in via ordinaria, purché conforme ai requisiti previsti. Per chi ha imballaggi piccoli e molte lingue da gestire, è un cambiamento sostanziale.
- Etichetta digitale. Viene introdotta formalmente la possibilità di veicolare informazioni tramite supporti a lettura automatica. Resta **volontaria e complementare**: l'etichetta fisica continua a dover contenere gli elementi essenziali. Non è una scorciatoia per liberare spazio sull'obbligatorio, è un canale in più per l'informazione estesa e aggiornabile.
- Esenzioni codificate per imballaggi interni fino a 10 ml destinati a ricerca, analisi e controllo qualità, purché racchiusi in un imballaggio esterno etichettato integralmente.
- Fornitore stabilito nell'UE: per ogni sostanza o miscela immessa sul mercato europeo deve esistere un soggetto stabilito nell'Unione responsabile della conformità, anche nelle vendite a distanza.
Un'avvertenza necessaria, perché su questo circola parecchia confusione: il Regolamento (UE) 2025/2439 ha differito al 1° gennaio 2028 alcune scadenze inizialmente fissate al 2026 e al 2027, in particolare i requisiti obbligatori di formato dell'etichetta (dimensioni minime dei caratteri, interlinea, spaziatura), i termini di rietichettatura dell'art. 30 e le disposizioni su pubblicità e vendita a distanza (artt. 48 e 48 bis). Il rinvio riguarda i formati e la comunicazione commerciale, non il blocco applicabile da luglio 2026.
Tradotto per tutti: chi produce detergenti, prodotti chimici, biocidi, vernici o miscele ha oggi una finestra utile per riprogettare il layout una volta sola, integrando fin da subito i requisiti che diventeranno vincolanti nel 2028, invece di affrontare due riedizioni successive.
Green claims: dal 27 settembre 2026 cambia ciò che si può scrivere sull'etichetta
È forse la novità più sottovalutata, e la più vicina nel tempo.
La Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026) e le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.
Il decreto interviene sul Codice del consumo qualificando come pratiche commerciali scorrette, tra le altre:
- le asserzioni ambientali generiche — "eco", "green", "amico dell'ambiente", "a impatto zero" — non supportate da prestazioni ambientali eccellenti riconosciute e dimostrabili;
- l'uso di marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione trasparenti o non riconosciuti da autorità pubbliche;
- le dichiarazioni ambientali riferite all'intero prodotto quando riguardano in realtà solo un suo aspetto o una sua componente;
- i claim su durabilità e riparabilità non verificabili.
Due elementi rendono la scadenza particolarmente delicata. Venuta meno la più severa proposta di direttiva sui Green Claims, sostanzialmente ritirata a livello europeo, la 2024/825 resta oggi il principale pilastro normativo anti-greenwashing dell'Unione — e su di essa si concentrerà l'attività di rafforzamento della normativa.
Se sulle tue etichette compare una foglia verde, la parola "sostenibile" o un simbolo di riciclabilità non certificato, questo è il momento di riguardarle. Non tra sei mesi.
Alimentare: la Direttiva Breakfast è già operativa
Per miele, succhi di frutta, confetture, marmellate e alcune tipologie di latte conservato, la Direttiva (UE) 2024/1438 — recepita in Italia con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 — è applicabile dal 14 giugno 2026.
La novità più rilevante riguarda il miele: spariscono le diciture generiche del tipo "miscela di mieli originari dell'UE" o "non originari dell'UE". Il paese o i paesi di origine devono essere indicati in ordine decrescente di quantità e, nel caso delle miscele, con la percentuale di ciascuna origine, con una tolleranza del 5% per singola componente calcolata sulla documentazione di tracciabilità dell'operatore. Per i vasetti sotto i 30 grammi è ammesso il codice ISO a due lettere.
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte — ma il magazzino di etichette vecchie, quello, non ha alcuna proroga.
Il filo conduttore: l'etichetta come punto di accesso a dati
Se si guardano insieme queste quattro norme, emerge una direzione unica. L'informazione richiesta cresce; lo spazio fisico sulla confezione no. La soluzione che il legislatore europeo ha scelto è la dematerializzazione parziale: una parte dell'informazione resta stampata, obbligatoria e immutabile; un'altra parte viene resa disponibile in formato digitale, accessibile e interoperabile.
Il PPWR prevede supporti dati e identificatori digitali per gli imballaggi riutilizzabili e, in prospettiva, per la marcatura degli imballaggi contenenti sostanze critiche. Il CLP rivisto introduce l'etichetta digitale. Il Passaporto Digitale di Prodotto, previsto dal Regolamento ESPR sull'ecodesign, estenderà progressivamente a nuove categorie merceologiche l'obbligo di rendere accessibili informazioni su origine, composizione e profilo ambientale, tipicamente attraverso QR code o DataMatrix leggibili per tutta la vita utile del prodotto. Nel vino, l'e-label con QR code per ingredienti e dichiarazione nutrizionale è realtà consolidata dal dicembre 2023.
Il QR code, insomma, non è più un vezzo di marketing. Sta diventando infrastruttura di conformità.
E noi? Progettiamo e produciamo etichette e packaging di alta qualità, da anni - belli, ecologici e a norma di legge
Qui arriva la parte che ci riguarda direttamente, e che vogliamo dire senza giri di parole.
Non ci siamo attrezzati adesso perché è arrivata una scadenza. Da anni, dalla nostra sede di Firenze, progettiamo e produciamo etichette per settori dove la conformità non è un optional: cosmetico, farmaceutico, GDO. Significa che la documentazione tecnica, le schede materiali, le attestazioni sulle sostanze e la tracciabilità delle forniture fanno parte del nostro modo di lavorare da prima che il PPWR esistesse.
La differenza sta in quel "e". Uno studio grafico che non conosce la stampa consegna file bellissimi che in macchina non reggono: registri troppo stretti, testi sotto la soglia di leggibilità, fondini che affogano un QR code e lo rendono illeggibile allo scanner. Uno stampatore che non fa progettazione, al contrario, esegue quello che riceve — comprese le non conformità. Noi seguiamo l'etichetta dal concept grafico alla bobina finita: la norma entra nel progetto dall'inizio, come un vincolo creativo tra gli altri, invece di arrivare alla fine sotto forma di correzione da fare in fretta.
Lavoriamo ogni giorno con il tessuto produttivo toscano, e questo conta più di quanto sembri. Le aziende che serviamo — cantine del Chianti e della costa, frantoi e produttori di olio extravergine, conservifici, birrifici artigianali, apicoltori, laboratori cosmetici del distretto fiorentino e pratese, aziende cosmetiche — condividono gli stessi vincoli: lotti spesso contenuti, molte referenze, forte export, un'identità di marca che sull'etichetta non può essere sacrificata alla burocrazia. Sono esattamente le condizioni in cui una consulenza generica non basta e serve qualcuno che conosca molto bene il design grafico, la normativa e le macchine da stampa.
Concretamente, questo vuol dire:
- Progettazione grafica conforme per costruzione. Gerarchia visiva, leggibilità, dimensioni minime dei caratteri, contrasto, aree di rispetto attorno ai codici: la conformità gestita come parte del design;
- Restyling di etichette esistenti con adeguamento normativo: rimettiamo mano a quello che avete già, senza buttare via l'identità di marca che i vostri clienti riconoscono a scaffale;
- Materiali con documentazione a supporto. Adesivi, carte, colle e inchiostri con schede tecniche aggiornate e attestazioni utilizzabili nel vostro fascicolo tecnico ai sensi dell'Allegato VII;
- Idoneità al contatto alimentare documentata, con attenzione specifica alle soglie PFAS e metalli pesanti;
- Etichette per prodotti chimici e miscele progettate sul CLP rivisto, incluse le soluzioni pieghevoli multilingua e i layout già predisposti per i requisiti di formato del 2028;
- Spazio previsto per il futuro: layout pensati per ospitare i pittogrammi armonizzati e il supporto dati senza dover ridisegnare tutto nel 2028;
- Nobilitazioni, anticontraffazione, materiali tecnici per superfici difficili, ambienti umidi, catena del freddo.
Etichette ecologiche, in carta riciclata e compostabili
È un capitolo su cui lavoriamo da anni, molto prima che diventasse un argomento di marketing. Realizziamo etichette in carte riciclate, in materiali compostabili, con supporti certificati FSC e con inchiostri e adesivi certificati.
Ma qui vale la pena tornare per un attimo al capitolo sui green claims, perché i due temi si toccano. Dal 27 settembre 2026 dichiarare che un'etichetta è "ecologica" senza poterlo dimostrare non è più un'imprecisione di comunicazione: è una pratica commerciale scorretta. Un materiale sostenibile ha valore per la sua reale conformità solo se arriva accompagnato da certificazioni verificabili e da una documentazione che regge davanti a un controllo.
È esattamente il modo in cui li forniamo. Vi diciamo che cosa quel materiale consente di scrivere in etichetta — e, altrettanto importante, che cosa non consente di scrivere. Un compostabile industriale non è un compostabile domestico, una carta riciclata non rende automaticamente riciclabile l'imballaggio finito, e la differenza, da settembre, ha un peso sanzionatorio.
Realizziamo anche le pagine web collegate al QR code
Stampare un QR code è la parte facile. Il problema arriva subito dopo: dove conduce quel codice?
Abbiamo visto troppe aziende risolvere la questione con un PDF caricato sul sito, un link che dopo il restyling non funziona più, una pagina illeggibile da smartphone o disponibile in una sola lingua. Sono tutte scelte che, davanti a un controllo o a un consumatore, valgono quanto un'informazione non fornita.
Per questo realizziamo direttamente le pagine web o le landing page collegate ai QR code delle etichette, progettate secondo criteri precisi:
- URL persistenti e stabili nel tempo, indipendenti dai restyling del sito aziendale: l'etichetta resta in circolazione per anni, il link deve reggere altrettanto;
- contenuti mobile-first, leggibili in tre secondi su uno schermo da sei pollici, non un PDF da ingrandire con le dita;
- multilingua, con rilevamento automatico o selezione, per chi esporta;
- aggiornabili senza ristampare: se cambia un'informazione non obbligatoria in etichetta, si aggiorna la pagina, non il magazzino;
- separazione netta tra informazione obbligatoria e contenuto commerciale, come richiesto dalla logica dell'etichetta digitale;
- accessibili, perché la normativa insiste sulla comprensibilità anche per le persone con disabilità;
- tracciabili, con statistiche su scansioni, provenienza geografica e comportamento: un dato di marketing che finora nessuno ti aveva mai dato, e che arriva gratis insieme alla conformità.
Etichetta e pagina nascono insieme, dallo stesso interlocutore, con la stessa identità visiva: stessi caratteri, stessi colori, stesso tono. Nessun rimpallo tra studio grafico, tipografia, agenzia web e consulente normativo — e nessuna landing page anonima che sembra appartenere a un'altra azienda. Possiamo occuparci di tutto noi!

Un vantaggio concreto: siamo a Firenze, in Toscana, in Italia
Essere sul territorio non è un dettaglio da nulla. Vuol dire poter vedere un campione fra le mani, guardare insieme una prova di stampa prima di lanciare la tiratura, verificare l'applicazione direttamente sulla linea di confezionamento. Vuol dire tempi di consegna certi in tutta la Toscana — in Italia, in Europa — senza affidarsi a un fornitore che risponde solo via email da mille chilometri di distanza (quando risponde!).
E vuol dire, quando arriva la scadenza stretta, avere qualcuno che si siede al tavolo con voi e ragiona per trovare la miglior soluzione.
Checklist: dieci cose da verificare al volo
1. Hai la dichiarazione di conformità PPWR e il fascicolo tecnico per ogni imballaggio che immetti sul mercato?
2. I tuoi fornitori di etichette ti hanno fornito schede tecniche aggiornate e attestazioni su PFAS e metalli pesanti?
3. Le tue etichette riportano correttamente l'etichettatura ambientale richiesta dal D.Lgs. 116/2020?
4. Hai riletto tutti i claim ambientali presenti su etichette, packaging, sito e materiali promozionali alla luce del D.Lgs. 30/2026, con scadenza 27 settembre?
5. I marchi di sostenibilità che utilizzi sono riconducibili a sistemi di certificazione trasparenti?
6. Se lavori con sostanze o miscele: il layout è aggiornato alle disposizioni CLP applicabili da luglio 2026 e predisposto per il formato 2028?
7. Se produci miele, succhi o confetture: le etichette sono conformi al D.Lgs. 207/2025 e le scorte vecchie sono state stimate correttamente?
8. Nelle grafiche in fase di revisione hai previsto lo spazio fisico per i pittogrammi armonizzati e il supporto dati?
9. I QR code già presenti sui tuoi prodotti portano a pagine funzionanti, aggiornate e leggibili da mobile?
10. Le tue stampanti e il tuo software gestiscono correttamente dati variabili, QR e DataMatrix con la qualità di lettura richiesta?
Parliamone prima che diventi un'urgenza
Le aziende che stiamo affiancando in questi mesi hanno tutte la stessa cosa in comune: si sono mosse quando avevano ancora tempo per scegliere.
Adeguare un'etichetta con calma significa poter ottimizzare il formato, valutare i materiali migliori, ridurre gli sprechi, magari accorpare più revisioni in una sola tiratura. Adeguarla di corsa significa pagare urgenze, buttare magazzino e accontentarsi della prima soluzione disponibile.
Contattaci per una consulenza gratuita sulle tue etichette. Analizziamo insieme quello che hai in produzione, verifichiamo cosa è già conforme e cosa va rivisto, e ti proponiamo un piano di adeguamento sostenibile per tempi e budget — inclusa, se serve, la realizzazione delle pagine collegate ai QR code.
Mostraci le etichette di ora: al resto pensiamo noi!
Scrivici su WhatsApp Business al 339 8701826 oppure via email a graphics@hamelin.ws. Se vuoi, mandaci direttamente qualche foto delle etichette che hai in produzione: spesso ci basta quelle per capire da dove conviene partire.
NOTA BENE: Questo blog post ha finalità informative e non sostituisce una valutazione di conformità condotta sui singoli prodotti. Le date e i riferimenti normativi sono aggiornati a settembre 2026; alcuni atti di esecuzione della Commissione europea sono ancora in fase di adozione.





